TITOLO I – Denominazione – Sede – Durata – Finalità – Oggetto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile
1.1 Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita in forma di associazione non riconosciuta, l’associazione di promozione sociale Ente di Terzo Settore denominata “AMICI DI PETERPAN – Associazione di Promozione Sociale” o, in forma abbreviata, AMICI DI PETERPAN – APS” (d’ora innanzi, la “Associazione”).
1.2 L’ente è una libera Associazione senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica, ed è disciplinata dal presente Statuto, dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito il “Codice” o “CTS”), dalle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria (di seguito il “Normativa Applicabile”).
1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, ai sensi di legge.
1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2 – Sede e durata
2.1 L’associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.
2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
2.3 La durata dell’associazione è indeterminata.
Articolo 3 – Scopo
3.1 L’Associazione quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
3.2. L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi.
Articolo 4 – Oggetto
4.1 L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale, così come individuate dalle lettere a), d), k), i), l), p), u), v), x) e z) dell’art. 5, comma 1, del “CTS” che qui di seguito si riportano:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’APS intende realizzare le attività di interesse generale come sopra descritte attraverso le seguenti azioni:
– servizi residenziali e semiresidenziali per minori e famiglie, servizi di cura alla persona, servizi e progetti specifici per disabili, persone di dipendenze, immigrati, etc,
– promozione di corsi e master specifici nel terzo settore e nel settore del mondo del lavoro profit, attività culturali di rilevanza sociale e finalizzata alla partecipazione delle persone fragili;
– produzione artistica generale, di fumetto, attività estive e campi estivi e di promozione teatrale, produzione di riviste dedicate e fanzine per giovani, visite guidate, attività di promozione del volontariato attraverso corsi nelle scuole e seminari a tema, attività di recupero e rigenerazione urbana di luoghi d’interesse sociale;
– laboratori ed attività di recupero scolastico con attività extra-pomeridiane, attività di sostegno e tutoraggio personalizzato, sportello ascolto giovani e famiglie, attività di digital point
– attività di formazione al mondo del lavoro attraverso corsi e laboratori di arti e mestieri, digitalizzazione, utilizzo dei socialmedia e dei nuovi strumenti digitali, seminari a tema, campagna di sensibilizzazione
– attività PON E POF con le scuole e partecipazione a bandi regionale, e nazionali
– inserimento lavorativo di giovani attraverso azioni con partner del mondo del lavoro, orientamento di 1 livello e di 2 livello anche attraverso la costituzione di un APL;
– attività di divulgazione sociale nelle scuole, nei quartieri, seminari a teme anche con altri partner.
4.2 L’associazione nell’esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, che operano con fini similari ai propri, sia all’interno dell’area dei Campi Flegrei; finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l’innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà in particolare:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
b. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
c. esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell’associazione.
4.3 Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, per il perseguimento dei propri scopi potrà svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice.
Articolo 5 – Definizione di associato
5.1 Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, l’Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
5.2 Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:
– associati fondatori: i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione
– associati ordinari: sono tutti coloro sulla cui domanda d’ammissione si sia favorevolmente pronunciato la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
– associati onorari: i quali sono le persone, enti o istituzioni che il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti. La nomina solleva l’associato dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati onorari l’Assemblea può nominare un Presidente onorario dell’Associazione.
5.3 Ogni associato, ad esclusione degli associati onorari, è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell’ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.
5.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di sostenitore alle persone che non vogliono essere iscritti come soci, ma offrano un contributo volontario, in denaro o in natura, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.
5.5 La qualità di associato è a tempo indeterminato è cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato.
5.6 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell’associazione.
5.7 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.
Articolo 6 – Numero minimo di associati
6.1 L’Associazione presuppone l’esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale.
Articolo 7 – Diritti ed obblighi degli Associati
7.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
In particolare, l’adesione all’Associazione comporta per l’associato, regolarmente iscritto ed in regola con il versamento della quota associativa, il diritto di partecipare alle assemblee ed il diritto all’elettorato attivo e passivo.
L’esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Ad ogni associato spetta il diritto di frequentare la sede e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione, partecipando alle iniziative da questa promosse nonché fruendo delle strutture disponibili e delle attrezzature sociali
È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
L’Associato è tenuto:
– a corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall’Assemblea;
– all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Ammissione degli Associati
8.1 L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta”, e pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia Domanda
in possesso dei seguenti requisiti:
a) condivida gli scopi e le finalità che l’Associazione si propone
b) accetti lo Statuto e il Regolamento interno nonché la Normativa Applicabile
8.2 Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo Domanda scritta che dovrà contenere:
– se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica, PEC (se in possesso) e numero di telefono;
Per gli aspiranti Associati minori di età la Domanda deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.
– se trattasi di Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro:
a) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l’indirizzo di posta elettronica, la PEC ed il numero di telefono;
b) la delibera dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
8.3 Sulla base della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dal suo ricevimento, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l’inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l’inesistenza di ragioni, collegate all’interesse sociale, che ostino all’ammissione. In caso di esito positivo
dell’accertamento, il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dell’Associato. e la comunica all’interessato che assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.
All’Associato viene rilasciata la tessera associativa.
L’ammissione dell’Associato è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, sul libro degli Associati.
8.4 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
8.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.
8.6. In caso di rigetto della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 9 – Recesso dell’Associato
9.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato
9.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.
9.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
Articolo 10 – Esclusione dell’Associato
10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi
10.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.
10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.
10.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:
a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.
Articolo 11 – Patrimonio iniziale
11.1. Il patrimonio dell’Associazione, alla sua costituzione e successivamente è costituito:
a) dagli apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
b) dalle elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi
dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) dagli acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione
11.2 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 12 – Entrate
12.1. L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;
i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
Articolo 13 – Quota Iniziale e Quota Annuale
13.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”)
13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”)
13.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso
Articolo 14 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
14.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS
14.2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia
redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
Articolo 15 – Irripetibilità di apporti e versamenti
15.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.
15.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 16 – Salvaguardia del patrimonio
16.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
16.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e
adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
16.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente della Associazione.
Articolo 17 – Divieto di distribuzione
17.1. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, ed in applicazione dell’art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 18 – Patrimoni destinati a uno specifico affare
18.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.
Articolo 19 – Organi dell’associazione
19.1 Sono organi dell’associazione:
. l’Assemblea degli associati;
L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.
19.2 I compensi agli organi dell’associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo e all’Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.
19.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.
19.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
19.5 Gli organi dell’associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.
Sezione I – L’assemblea degli Associati
Articolo 20 – Principi generali
20.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
20.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea.
Hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.
20.3. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
20.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale
Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all’art. 24 comma 3 del Codice.
Articolo 21 – Competenze dell’Assemblea
21.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, o, nel caso previsto dal successivo art. 41, entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio d’esercizio
21.2. L’Assemblea inoltre:
a) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca
e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto
g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile
Articolo 22 – Convocazione dell’Assemblea
22.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.
22.2. L’Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia dove ha sede l’associazione.
22.3 La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo Posta Elettronica Certificata o fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell’Assemblea.
22.4. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
22.5. Qualora il numero degli Associati superi le 500 unità, l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere pubblicato almeno tre volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Associazione.
22.6. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo (Assemblea totalitaria).
Articolo 23 – Presidenza dell’Assemblea
23.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
23.2. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.
23.3. Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
Articolo 24 – Deliberazioni dell’Assemblea
24.1. L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
24.2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
24.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati in regola con il versamento della quota associativa.
24.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.
24.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.
24.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
24.7. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
24.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
24.9. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante
24.10 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Sezione II – Consiglio Direttivo
Articolo 25 – Competenze del Consiglio Direttivo
25.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
25.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
g) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.
25.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
25.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.
Articolo 26 – Composizione del Consiglio Direttivo
26.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
26.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
26.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
26.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.
Articolo 27 – Durata della carica
27.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
27.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione
27.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con l’ingresso del primo dei non eletti; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consigliere così nominato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall’Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
27.4. I Consiglieri sono rieleggibili
Articolo 28 – Convocazione del Consiglio Direttivo
28.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo.
28.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
28.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo
almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
28.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Articolo 29 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
29.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
29.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.
29.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
29.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro 10.000,00 occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
29.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Articolo 30 – Comitato Esecutivo
30.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.
30.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
30.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere
Articolo 31 – Presidente e Vice Presidente
31.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
31.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta
31.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
31.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 32 – Segretario
32.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
32.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali
dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
32.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati
Articolo 33 – Tesoriere
33.1. Il Tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale
Articolo 34 – Organo di Controllo e sua composizione
34.1 Sussistendone l’obbligo ai sensi dell’articolo 30 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l’assemblea nomina l’organo di controllo al quale si applicano le norme all’uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.
34.2. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
34.3. In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente. In caso di nomina di un Collegio Sindacale sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci Effettivi.
34.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Sindaco Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:
– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
– un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
34.5. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio Sindacale, almeno uno dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:
– soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
– soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
– soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
34.6. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico (e da un Sindaco Supplente) o da un Collegio Sindacale (e due Sindaci Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
34.7. Ai Componenti l’Organo di Controllo spetta un compenso secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Articolo 35 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo
35.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
c) coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.
Articolo 36 – Durata in carica dell’Organo di Controllo
36.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
36.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili
Articolo 37 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo
37.1. L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
37.2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
37.3. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.
37.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
37.5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
37.6. L’Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
37..7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro dell’Organo di Controllo più anziano d’età.
37.8. Le deliberazioni dell’Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
37.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
37.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
37.11. Le riunioni dell’Organo di Controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.
Articolo 38 – Esercizio della funzione di revisione legale
38.1 Sussistendone l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l’assemblea nomina l’organo di revisione legale composto come per legge. All’organo di revisione legale si applicano le norme all’uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.
38.2. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali
Articolo 39 – Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale
39.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata
dall’art. 28, CTS.
Articolo 40 – Esercizi associativi
40.1. L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 41 – Bilancio d’esercizio
41.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. All’uopo, il Consiglio Direttivo, entro i 30 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il 30 aprile, ovvero entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto dell’associazione segnalate dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 42 – Scritture contabili
42.1. L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
Articolo 43 – Libri dell’Associazione
43.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:
a) il Libro degli Associati;
b) il Registro dei Volontari;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e)il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato;
f)il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo, ove nominato.
43.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
43.3. Il Libro degli Associati, il Registro dei volontari ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
43.4 I libri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 del presente articolo, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
43.5 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.
Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.
Articolo 44 – Scioglimento dell’Associazione
44.1 Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea opportunamente convocata, che delibererà – con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione – anche in relazione alla procedura di liquidazione, alla nomina degli eventuali Liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo.
Articolo 45 – Devoluzione del patrimonio
45.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall’Assemblea dei soci.
45.2 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal suddetto parere sono nulli.
Articolo 46 – Clausola compromissoria
46.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
46.2. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli.
46.3. L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l’Associazione ha sede.
46.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
Articolo 47 – Foro Competente
47.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Napoli.
47.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.
Articolo 48 – Regolamenti
48.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all’assemblea per la sua approvazione.
Articolo 49 – Volontariato e lavoro nell’Associazione
49.1 L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati odelle persone aderenti agli enti Associati.
49.2 L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall’art. 36 del Codice.
49.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell’Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall’art. 8 del Codice.
Articolo 50 – Responsabilità violazioni amministrative
50.1 Con riferimento all’art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 472 del 18.12.1997 l’Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell’ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.
50.2 L’Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.
50.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell’Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l’ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all’Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall’art. 5 comma 3 dello stesso D.lgs. 472.
50.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.
Articolo 51 – Normativa Applicabile
51.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

TITOLO II – Associati

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Titolo IV – Sistema di governance

. il Consiglio Direttivo;

. il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

. il Segretario e il Tesoriere;

. il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

. l’Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia

facoltativamente deliberata dall’Assemblea)

. l’Organo di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea).

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Titolo VII – Arbitrato

Titolo VIII – Disposizioni generali e finali